#CURAITALIA: CIRCOLARI OPERATIVE PER MISURE A SOSTEGNO DI LAVORATORI, FAMIGLIE E IMPRESE

Nella giornata di ieri, sono state pubblicate dall’INPS le circolari operative per l’attuazione di alcune misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese previste dal Decreto Cura Italia.

Si tratta della circolare n. 44 del 24 marzo, n. 45 del 25 marzo e n. 47 del 28 marzo 2020.

Con la circolare n. 44 è stata prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro. La circolare fornisce indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all’erogazione del bonus.

La circolare INPS n. 45 fornisce invece le istruzioni operative per la fruizione dei congedi parentali e dei permessi retribuiti. Vengono fornite, inoltre, le indicazioni sulla compilazione delle denunce contributive UNIEMENS per i datori di lavoro.

Con la circolare  n. 47  si illustrano poi le misure a sostegno del reddito per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; la Circolare prevede inoltre l’accesso semplificato per le aziende al trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni (CIGO), all’Assegno Ordinario e alla Cassa integrazione in deroga, con causale ‘COVID 19 nazionale’.

Per la CIGO e l’assegno ordinario non sarà necessario dimostrare la non imputabilità e la temporaneità dell’evento né comunicare la data di ripresa della normale attività.

Per la concessione della CIGO e l’ammissione all’assegno ordinario non sarà richiesta alcuna relazione tecnica e, per l’assegno ordinario, non sarà necessario compilare la scheda causale. La CIGO e l’Assegno ordinario potranno avere durata massima di 9 settimane per periodi che vanno dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

I lavoratori per i quali si chiede la prestazione devono essere già dipendenti dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020.

È possibile il pagamento secondo le usuali modalità: in caso di pagamento diretto della prestazione, non è richiesta alcuna motivazione specifica.

Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione, è previsto che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di Cassa integrazione salariale in deroga, per il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e per la durata massima di nove settimane.

Per le aziende plurilocalizzate che non possono accedere agli strumenti ordinari di cassa integrazione e che hanno unità produttive ubicate in cinque o più Regioni, la domanda di cassa integrazione in deroga deve essere autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.